A cura di Umberto Balin
Intervengo in quanto Dottore Commercialista, ma anche Maestro di Sci, in ottica di confronto professionale, sulla Circolare A.M.S.I. del 19/12/2024 relativa agli adempimenti IVA e gli scontrini fiscali per i maestri di sci a seguito dell’emanazione del D.M. 21.11.2024.
Certamente, la Circolare si attesta sul comportamento più prudente, in un momento in cui la normativa è stata cambiata in maniera non coordinata, perché riprende sostanzialmente in toto quanto indicato dalla Circolare 3/E del 21 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, la Circolare A.M.S.I. suggerisce di emettere la fattura, o nello specifico lo “scontrino fiscale”, anche quando la lezione non viene pagata, emettendo quello che in gergo viene chiamato lo “scontrino non riscosso”, da richiamare poi al momento dell’incasso effettivo emettendo un ulteriore documento fiscale in quella sede. Ciò comporterebbe un enorme lavorio, perché imporrebbe alle Scuole di Sci di emettere centinaia (o migliaia) di scontrini durante la settimana, da contabilizzare e inventariare, per poi ritrovarli, richiamarli numericamente e indicarli come incassati nel momento in cui la famiglia lascia il resort e paga, probabilmente il sabato mattina, con in coda 20 genitori indispettiti. In sostanza lo scontrino, introdotto come semplificazione dal DM D.M. 21.11.2024, diverrebbe probabilmente più laborioso delle fatture che voleva sostituire.
A mio modo di vedere, la Circolare 3/E del 21 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate al tempo era stata concepita per i soli corrispettivi derivanti da attività di commercio al minuto e assimilate, le uniche regolate allora dall'articolo 22 del DPR 633/1972, tutte ricomprese nell’ambito del reddito di impresa. In questo senso andava proprio anche l’apprezzata Circolare A.M.S.I. del 12 settembre 2019.
È vero, stiamo pur sempre parlando di “scontrini fiscali”, ma è la prima volta che l’art. 22 della Legge Iva viene applicato a dei professionisti.
Nella Circolare 3/E si esaminava (e non poteva essere altrimenti allora) l’applicazione dell’articolo 22 del DPR 633/1972 ad imprese e attività commerciali, che operano secondo il “principio di competenza” (art. 109 TUIR) e che rilevano i ricavi al momento della cessione di beni o della ultimazione dei servizi, indipendentemente dall’effettivo pagamento. In tali casi, uno scontrino "non riscosso" ha una coerenza logica e normativa, in quanto quei ricavi sono già “maturati fiscalmente”, tanto è vero che, in caso di mancato pagamento, l’articolo 101 TUIR consente di dedurre la perdita su crediti.
Nella Circolare 3/E vediamo censito con lo scontrino fiscale anche il momento impositivo ai fini IVA, ex articolo 6 del DPR 633/712, che individua la debenza dell’IVA: in riferimento alla consegna del bene, o – per la prestazione di servizi – in riferimento al pagamento (e da qui, ad esempio, il secondo scontrino all’incasso).
Fino a quel momento, non si genera alcun obbligo fiscale né ai fini delle imposte dirette né ai fini IVA:
l’emissione di uno scontrino non riscosso appare quindi non solo priva di fondamento normativo, ma anche contraria alla natura professionale dell’attività svolta dai maestri di sci.
A differenza di un’impresa, io (dottore commercialista o maestro di sci) sono un professionista e la maturazione dei ricavi per me va “per cassa”; quindi, fino a che non incasso, non solo non ho l'elemento imponibile ai fini IVA, ma neppure delle imposte dirette. Supponiamo che io svolga cento ore di lezione di sci (o di consulenza in studio), fino al momento dell’incasso non devo mettere in atto nessun adempimento di tipo fiscale, perché non esistono imponibile e momento impositivo da rilevare né sul fronte imposte dirette, né sul fronte dell’iva.
A me, come dottore commercialista, fino a che non ho incassato nulla, non è richiesto di fare alcunché sul piano delle certificazioni fiscali. Per effetto del D.M. 21.11.2024 (che, ripeto, nasce come norma agevolativa) io - come maestro di sci - potrei ancora decidere a quel momento se battere uno scontrino, o fare la fattura; quindi, perché dovrei al momento dell’effettuazione del servizio (non ancora incassato) emettere anzitempo uno “scontrino non riscosso”?
Questo dipende dalla mia natura di professionista, che è profondamente diversa da quella del pasticciere, dell'albergatore, che fanno servizi che rientrano nei “corrispettivi” di esercizi commerciali e che devono rilevare i propri ricavi per competenza, censirli a bilancio, indi - se hanno mancati incassi – applicano il regime della “perdita su crediti”. Perdita che, come professionista, io non ho nella mia disciplina normativa; quindi, neppure avrebbe senso per me annotare ricavi che tali non sono e che non posso annullare con una successiva perdita.
Per queste ragioni io ritengo che la Circolare 3/E dell’A.d.E. sia applicabile ai maestri di sci solo per alcuni dei suoi aspetti, ma non per la necessità di intercettare le prestazioni non riscosse, prive di rilevanza IVA e ai fini delle imposte dirette. Ogni adempimento deve quindi, secondo me, essere sospeso proprio come se sempre optassi per la fattura (e ben potrei farlo), fino al momento dell’incasso anche per gli scontrini fiscali.