Operativa dal 1° gennaio 2026 la disciplina fiscale del Codice del Terzo Settore

A cura di Antonio Zappi

Dopo un lungo ed articolato percorso, la Commissione UE ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore. Un traguardo atteso da anni e che permette di dare piena attuazione al Codice del Terzo Settore. Dal 1° gennaio 2026 entrerà quindi in vigore un regime fiscale ad hoc. Anche se, allo stato attuale, non risultano ancora diffusi provvedimenti ufficiali, l’impianto normativo della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dell’impresa sociale (D.Lgs. 112/2017) è risultato compatibile con la disciplina di matrice comunitaria in tema di aiuti di Stato, perseguendo attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità.

A partire dal prossimo anno diventeranno così operative, tra le altre, le disposizioni in materia di imposizione diretta e quelle relative ai regimi agevolati degli Enti del Terzo Settore (ETS), che si sostituiranno a quelli del TUIR e delle discipline speciali ancora oggi applicabili dagli ETS (il regime agevolato di cui alla L. 398/91 e il dimezzamento dell’aliquota IRES prevista dall’art. 6 del DPR 601/73).

Tra le principali novità vi è che la natura commerciale o meno degli ETS sarà definita sulla base dei criteri dell’art. 79 del Codice del Terzo Settore che esclude la commercialità delle attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi di oltre il 6% per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi consecutivi.

L'approvazione europea determinerà anche l’esclusione del regime di cui alla L. 398/91 per gli enti diversi da quelli sportivi dilettantistici, mentre gli Enti del Terzo Settore non commerciali iscritti al RUNTS potranno invece optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 117/2017. Il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, svolte con modalità commerciali, aggiungendo alcuni componenti positivi di reddito.

Ecco i coefficienti di redditività previsti per:

  • Prestazioni di servizi
    • Ricavi fino a 130.000€: 7%
    • Ricavi da 130.001€ a 300.000€: 10%
    • Ricavi oltre 300.000€: 17%
  • Altre attività
    • Ricavi fino a 130.000€: 5%
    • Ricavi da 130.001€ a 300.000€: 7%
    • Ricavi oltre 300.000€: 14%

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

All'importo determinato in modo forfetario si deve aggiungere l'ammontare dei seguenti componenti positivi di reddito:

  • plusvalenze (art. 86 del TUIR);
  • sopravvenienze attive (art. 88 del TUIR);
  • dividendi e interessi (art. 89 del TUIR);
  • proventi immobiliari (art. 90 del TUIR).

L'opzione per il regime forfetario:

  • deve essere esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività ex art. 35 del DPR 633/72;
  • ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, comunque, per un triennio.

Gli enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità.

Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), oltre alle specifiche disposizioni di favore previste, rispettivamente, dall'art. 84 e dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017, possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, un particolare regime forfetario disciplinato dall'art. 86 del D.Lgs. 117/2017.

Nel periodo d'imposta precedente devono essere stati percepiti ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro. Le ODV e le APS possono avvalersi del regime forfetario comunicando di 
presumere la sussistenza dei suddetti requisiti nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del DPR 633/72.

Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari:

  • all'1%, per le organizzazioni di volontariato;
  • al 3%, per le associazioni di promozione sociale.

Le ODV e le APS che applicano il regime forfetario:

  • non sono tenute a operare le ritenute alla fonte;
  • sono esonerate dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • sono escluse dagli studi di settore, dai parametri e dagli indici sintetici di affidabilità;
  • sono soggette a particolari disposizioni ai fini IVA.

Particolare attenzione dovrà essere posta dalle ONLUS in quanto, in seguito all’abrogazione della relativa disciplina, dovranno scegliere se:

  • presentare la domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026; in questo caso, troverà diretta applicazione la disciplina fiscale degli ETS variabile in base alla sezione prescelta per l’iscrizione nel registro e alla natura commerciale o meno dell’attività di interesse generale e dell’ente nel suo complesso;
  • oppure restare “fuori” dal Terzo Settore, continuando a operare secondo la disciplina ordinaria, oppure sciogliersi; 

in entrambi i casi sarà necessario devolvere il patrimonio, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero del Lavoro.

Con l'operatività delle nuove norme fiscali, va precisato che anche le pro loco, associazioni senza fini di lucro, ecc. non potranno più avvalersi del regime speciale di cui alla L. 398/91, in quanto l'art. 9-bis del DL 417/91 e l'art. 2 co. 31 della L. 350/2003 verranno abrogati per effetto dell'art. 102 del D.Lgs. 117/2017, mentre le associazioni sportive non potranno avvalersi del regime ex L. 398/91 se decideranno di assumere la veste di ETS (art. 89 co. 1 del D.Lgs. 117/2017).

Appare, infine, utile anche rammentare che era già slittata al 1° gennaio 2026 anche la riforma IVA per gli enti non profit. Infatti, l’art. 3 comma 10 del DL 202/2024, c.d. “Milleproroghe”, ha prorogato l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021. La riforma prevista dal DL 146/2021 riguarda tutte le associazioni che attualmente beneficiano del regime di “decommercializzazione” IVA disciplinato dall’art. 4 commi 4 e 5 del DPR 633/72 per le operazioni verso soci e tesserati. Si tratta, in particolare, delle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. In base alla disciplina in vigore, questi enti, laddove non svolgano in via principale attività commerciale, non applicano l’IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali nei confronti di soci, associati e tesserati, nonostante tali operazioni siano rese a fronte del versamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari rispetto alle quote associative. La collocazione delle operazioni in parola fuori dal campo di 
applicazione del tributo esonera gli enti dai correlati obblighi formali (fatturazione, dichiarazione ecc.), obblighi che riguardano invece le operazioni rilevanti ai fini IVA. Il regime in argomento risulta incompatibile con la direttiva IVA (2006/112/Ce) cosicché l’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021 prevede la modifica degli artt. 4 e 10 del DPR 633/1972, da un lato eliminando le ipotesi di esclusione IVA per gli enti associativi, con l’effetto di attrarre nel campo di applicazione dell’imposta tutte le operazioni commerciali effettuate, dall’altro prevedendo che molte delle stesse operazioni attualmente fuori campo beneficino del regime di esenzione. Per molti enti, la modifica prevista comporterà innanzitutto la necessità di dotarsi di una partita IVA, anche qualora siano effettuate esclusivamente operazioni a favore di associati o tesserati.