Come da tempo ben noto, nel mondo delle professioni le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito professionale nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e la disciplina delle stesse, per come applicabile in sede di determinazione del reddito d'impresa (ex art. 108 co. 2 del TUIR e DM 19.11.2008), rileva anche ai fini del reddito di lavoro autonomo professionale: pertanto, fermi restando i limiti di deducibilità stabiliti dall'art. 54-septies co. 2 del TUIR, anche a tali fini la definizione di spesa di rappresentanza va mutuata dal DM 19.11.2008, secondo quanto riportato con riferimento alle imprese (circ. 13.7.2009 n. 34, par. 1).
Proprio su questo tema, una recente ordinanza della Cassazione (n. 26553 del 2 ottobre 2025), nell'occuparsi di spese di rappresentanza nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, ha affermato ai fini della deducibilità delle spese che non è sufficiente la dimostrazione dell’astratta possibilità di ricomprendere un bene tra le spese di rappresentanza in considerazione della sua natura, ma occorre provarne la destinazione a finalità promozionali dell’attività professionale: in altri termini, quindi, i costi sostenuti devono risultare inerenti.
Sono, quindi, spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:
Nel caso oggetto della recente sentenza, trattandosi di oneri che erano stati sostenuti per finalità non professionali, in assenza della prova dell’inerenza l’Agenzia ne contestava la deducibilità ottenendo conferma in sede giurisdizionale della propria tesi ribadendosi che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il riconoscimento dell’inerenza dipende dalla destinazione dei beni a finalità promozionali dell’attività professionale e di pubbliche relazioni.
Sul punto sono prassi e giurisprudenza a soccorrere definendo un miglior perimetro del concetto.
Ad esempio, per essere inerente, un costo:
In sostanza, deve sussistere una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi e oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.
Allargando allora il quadro, è bene ricordare come una limitazione della deducibilità al 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande trova applicazione anche quando tali costi ricadono nell'alveo delle spese di rappresentanza (circ. 5.9.2008 n. 53 e 13.7.2009 n. 34).
In concreto, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per finalità di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75%, nel limite dell'1% dei compensi.
In pratica, le spese di vitto e alloggio qualificabili come "spese di rappresentanza" sono dapprima assoggettate al limite di deducibilità del 75% e poi sommate alle altre spese di rappresentanza ed infine sottoposte al limite di deducibilità dell'1% dei compensi.
Ad esempio, allora, si ipotizzi che, nel periodo d'imposta di riferimento, un professionista abbia:
Conseguentemente, si avrà:
L'importo deducibile è pertanto pari a 2.000,00 euro. L'importo di 900,00 euro è quindi indeducibile.
Ulteriormente, va ricordato che le spese di rappresentanza e quelle per omaggi, ovunque sostenute, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se pagate con versamento "tracciato", ovvero bancario o postale o mediante bancomat, carte di credito e prepagate.
Va, infine, rammentato come nei confronti degli esercenti arti e professioni, gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti si applicano alle spese di rappresentanza e per omaggi sostenute a partire dal 18.6.2025 (DL 84/2025).
Fonte: Antonio Zappi – Of Counsel per Integré | Articolo pubblicato nella rubrica Business Insight su www.integre.pro il 10/11/2025