L’Agenzia delle Entrate con la risposta 14/2025 (e in precedenza nella Consulenza giuridica n. 956-13/2024) ha ulteriormente chiarito l’applicazione delle norme del lavoro sportivo ai lavoratori autonomi in regime forfettario.
Secondo alcune prime interpretazioni, solamente chi aderiva al regime ordinario rientrava nella possibilità di escludere i primi 15.000 euro di reddito dalla base imponibile mentre già la consulenza citata confermava che anche chi ha optato per il regime forfettario – in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dal d.lgs. 36/2021 – avrebbe dovuto escludere i primi 15.000 euro di reddito dalla base imponibile annuale.
I titolari di contratto di lavoro autonomo sportivo sono riconducibili tra i lavoratori autonomi, i quali determinano il loro reddito imponibile ai sensi dell’articolo 54 e seguenti, del Tuir. In generale, pertanto, il reddito del lavoratore sportivo titolare di contratto di lavoro autonomo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 53 del Tuir.
In presenza del possesso dei relativi requisiti, il lavoratore autonomo sportivo può accedere al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Le disposizioni fiscali introdotte ex novo dal decreto legislativo, in materia di lavoro sportivo, sono contenute all’articolo 36, rubricato «Trattamento tributario». In particolare, il comma 6 dispone che «I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”.
Il primo periodo del comma 6 stabilisce l’irrilevanza reddituale dei compensi fino a 15.000 euro percepiti dai lavoratori sportivi nell’ambito del dilettantismo. Considerato che la norma stabilisce che detti compensi «non costituiscono base imponibile ai fini fiscali», l’esclusione dalla tassazione, fino «all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00», trova applicazione in sede di determinazione della base imponibile, indipendentemente dalla categoria reddituale nella quale si collocano i relativi compensi, compreso il regime forfetario.
Ovviamente, l’ammontare dell’importo dei 15.000 euro va individuato complessivamente rispetto all’anno solare, infatti il lavoratore sportivo può fruire di un’unica soglia di esclusione, anche qualora abbia stipulato più contratti di lavoro sportivo durante l’anno e con riguardo ai lavoratori autonomi sportivi dell’area del dilettantismo in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario rilevano quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro.
In sostanza, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo di 15.000 euro.
Va, infine, evidenziato che l’importo dei 15.000 euro concorre invece ai fini della verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell’anno precedente che consente l’applicazione di detto regime fissato attualmente a 85.000 euro annui (legge di Bilancio 2023).
Caso A – Lavoratore sportivo con partita IVA e due incarichi con due sodalizi distinti, fatturato annuale sodalizio X pari a 8.000 euro, fatturato annuale sodalizio Y pari a 10.000 euro. Fatturato complessivo 18.000 euro. Fascia esente contributi Inps 5.000 euro paga contributi Inps su 13.000 euro. Fascia non imponibile 15.000 euro paga IRPEF su 3.000 euro in base al regime applicato, ordinario o forfettario. Se forfettario applica il coefficiente di redditività solo su importo che eccede il 15.000 euro (Ricordiamo per il codice Ateco 85.51.09 il coefficiente di redditività è il 78%)
Caso B – Lavoratore sportivo con partita IVA e due incarichi con due sodalizi distinti, fatturato annuale sodalizio X pari a 50.000 euro, fatturato annuale sodalizio Y pari a 40.000 euro. Fatturato complessivo 90.000 euro. L’anno successivo perde il requisito per il regime forfettario e deve passare al regime ordinario
Caso C – Lavoratore autonomo con due codici Ateco uno per attività sportiva e uno per attività non sportiva. Fatturato annuale lavoro sportivo pari a 11.000 euro, fatturato annuale lavoro non sportivo 77.000 euro. Fatturato complessivo 88.000 euro. L’anno successivo perde il requisito per il regime forfettario e deve passare al regime ordinario.
Sono quindi definitivamente superati tutti i dubbi interpretativi che dalla entrata in vigore della riforma a luglio 2023 su questo tema avevano generato anche diverse compilazioni da parte dei professionisti in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2023 e 2024.
Al riguardo, tuttavia l’applicabilità dell’agevolazione in commento anche ai lavoratori sportivi dilettanti in regime forfetario continua a scontrarsi con difficoltà di carattere pratico, dovute principalmente al fatto che attualmente il quadro LM del modello REDDITI non prevede la possibilità di considerare l’agevolazione di cui all’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021, a differenza di quanto previsto per il quadro RC e il quadro RE, che consentono di beneficiare della non imponibilità dei compensi fino a 15.000 euro, attraverso la compilazione di campi ad hoc.
Salvo, quindi, chiarimenti ulteriori ed interventi su modello e istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, al momento l’unica modalità possibile per il contribuente in regime forfetario di beneficiare dell’agevolazione è quindi quella di indicare i compensi da lavoro sportivo nel quadro LM già al netto della quota esente.
A cura di Antonio Zappi, Of Counsel di integré spa