Le nuove Linee Guida ANAC sul whistleblowing

Cosa cambia davvero rispetto a prima

Dicembre 2025 segna un passaggio chiave per il whistleblowing in Italia. Con l’approvazione delle Linee Guida ANAC n. 1 sui canali interni di segnalazione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha completato il quadro attuativo del d.lgs. 24/2023, intervenendo in modo deciso su molte delle aree che, fino ad oggi, avevano generato incertezza applicativa.

Questo articolo analizza le principali differenze tra “prima” e “dopo” la pubblicazione delle nuove Linee Guida ANAC.

Dal principio alla pratica: cosa mancava prima delle nuove Linee Guida

Prima dell’intervento ANAC del novembre 2025, il sistema del whistleblowing poggiava su tre pilastri principali:

  • la Direttiva (UE) 2019/1937;
  • il d.lgs. 24/2023;
  • le Linee Guida ANAC n. 311/2023, focalizzate prevalentemente sul canale esterno.

Il risultato era un impianto normativo formalmente completo, ma operativamente fragile. Molti enti avevano adottato canali interni “minimali”, spesso:

  • poco strutturati;
  • privi di reali garanzie di autonomia del gestore;
  • non integrati con il MOG 231 o con il PIAO;
  • deboli sul fronte privacy e sicurezza informatica.

Le nuove Linee Guida nascono proprio per colmare questo scarto tra norma e realtà.

Il canale interno: da adempimento formale a presidio organizzativo

Prima

Il canale interno era spesso concepito come un obbligo burocratico:

  • una casella e-mail dedicata;
  • una procedura generica;
  • una gestione “di fatto” accentrata sull’organo di vertice o su figure non indipendenti.

Dopo le Linee Guida ANAC

Il canale interno diventa un presidio organizzativo strutturato, che deve:

  • garantire riservatezza effettiva;
  • essere facilmente accessibile anche a soggetti esterni (consulenti, collaboratori, fornitori);
  • prevedere modalità scritte e orali;
  • essere integrato in un atto organizzativo o nel MOG 231.

Cambia il paradigma: non basta “avere” un canale, occorre dimostrarne l’effettivo funzionamento.

Il ruolo del gestore: da figura accessoria a perno del sistema

Prima

Il ruolo del gestore del canale era spesso:

  • non formalizzato;
  • cumulato con altre funzioni (HR, legale, RPD) senza adeguata valutazione;
  • privo di reali poteri istruttori.

Dopo

Le Linee Guida ANAC chiariscono che il gestore deve essere:

  • autonomo e indipendente;
  • specificamente formato;
  • messo in condizione di operare senza interferenze dell’organo di indirizzo;
  • dotato di accesso alle informazioni necessarie.

Viene inoltre disciplinato in modo puntuale:

  • il cumulo di incarichi;
  • la gestione dei conflitti di interesse;
  • la necessità di un sostituto in caso di assenza o conflitto.

Il messaggio è chiaro: senza un gestore credibile, il sistema non regge.

Privacy e sicurezza: dalla teoria alla progettazione by design

Prima

Molti canali erano formalmente “riservati”, ma:

  • tracciabili a livello IT;
  • basati su strumenti non idonei (e-mail, PEC);
  • privi di DPIA o valutazioni di rischio.

Dopo

Le Linee Guida ANAC introducono un approccio privacy by design e by default, chiarendo che:

  • le piattaforme informatiche sono la soluzione preferibile;
  • la posta elettronica è, di regola, inadeguata;
  • devono essere adottate misure tecniche per evitare la tracciabilità del segnalante;
  • la DPIA diventa uno strumento centrale.

La protezione dei dati non è più un allegato, ma un elemento strutturale del sistema.

Sindacati, formazione e cultura organizzativa

Prima

Il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali era spesso trascurato o interpretato in modo difforme. La formazione, quando presente, era episodica.

Dopo

Le Linee Guida chiariscono che:

  • i sindacati devono essere sentiti (coinvolgimento informativo, non negoziale);
  • l’assenza di coinvolgimento può comportare sanzioni;
  • la formazione periodica è una misura essenziale di prevenzione della corruzione.

Il whistleblowing viene ricondotto alla sua dimensione originaria: strumento di integrità e fiducia, non di controllo punitivo.

Sanzioni e responsabilità: cambia il livello di esposizione

Prima

Il rischio sanzionatorio era percepito come remoto e concentrato su violazioni macroscopiche.

Dopo

Le Linee Guida rendono evidente che:

  • procedure non conformi equivalgono a mancata istituzione del canale;
  • la responsabilità ricade sull’organo di indirizzo;
  • le sanzioni ANAC possono arrivare fino a 50.000 euro.

La compliance sul whistleblowing entra a pieno titolo nell’area dei rischi strategici.

Conclusioni: il “dopo ANAC” come occasione (non solo come obbligo)

Le nuove Linee Guida ANAC segnano un cambio di passo netto.

Non siamo più davanti a una disciplina “di cornice”, ma a un manuale operativo che impone scelte organizzative consapevoli.

Per enti pubblici e privati, il vero rischio oggi non è tanto la segnalazione, quanto:

  • un canale inadeguato;
  • un gestore non indipendente;
  • una procedura solo formalmente conforme.

Il dopo ANAC può essere vissuto come un aggravio, oppure come un’occasione per:

  • rafforzare i sistemi di controllo interno;
  • integrare whistleblowing, MOG 231 e PIAO;
  • costruire una cultura organizzativa basata su fiducia e responsabilità.

La differenza, come spesso accade, non la fa la norma. La fa l’attuazione.

A cura di Pietro Daidone
Commercialista e Revisore Legale – Integré, Società Benefit

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