A cura di Antonio Zappi, Of Counsel di Integré Spa
Con la risposta a interpello n. 26/2026 del 10 febbraio, l’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente sostenuto che, ai fini della verifica della soglia di 85.000 euro prevista dalla Legge 190/2014 per la permanenza nel regime forfetario, dovessero essere considerati tutti i compensi percepiti nel periodo d’imposta, anche qualora fossero stati successivamente restituiti al committente.
Tale interpretazione è stata però successivamente rivista con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026, nella quale l’Amministrazione finanziaria ha adottato una posizione più equilibrata.
Il quesito riguarda un medico che, nel corso del 2024, aveva percepito compensi superiori a quelli effettivamente spettanti a causa di un errore di inquadramento contrattuale da parte dell’ASL.
L’errore è stato corretto nel gennaio 2025, con la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Tuttavia, nella CU 2025 risultava un ammontare complessivo di compensi superiore a 85.000 euro, con il rischio di fuoriuscita dal regime forfetario a partire dal 2025.
Il contribuente ha quindi chiesto se, considerando la restituzione effettuata nel 2025, fosse comunque possibile rimanere nel regime, dal momento che i compensi effettivamente spettanti risultavano inferiori alla soglia.
In un primo momento, l’Agenzia aveva adottato un’interpretazione particolarmente rigorosa.
Secondo questa impostazione, nel limite degli 85.000 euro avrebbero dovuto essere inclusi tutti i compensi percepiti nel periodo d’imposta, anche se successivamente restituiti, salvo specifiche disposizioni normative contrarie.
Di conseguenza:
In sostanza, il semplice superamento della soglia, indipendentemente dalle cause, avrebbe comportato la disapplicazione del regime dall’anno successivo.
Questa interpretazione appariva poco convincente soprattutto nei casi in cui incasso e restituzione avvengono in periodi d’imposta diversi.
Ancora più evidente sarebbe stata la criticità nel caso in cui la correzione fosse avvenuta nello stesso anno, ad esempio nel 2024: in tale situazione sia la CU 2025 sia il modello REDDITI avrebbero riportato i compensi effettivamente spettanti, inferiori alla soglia, consentendo la permanenza nel regime anche nel 2025.
Con la risposta n. 68/2026, l’Agenzia delle Entrate ha quindi rivisto la propria posizione, riconoscendo che, a seguito di una più approfondita analisi degli elementi probatori, l’errore non deve comportare automaticamente la fuoriuscita dal regime forfetario, purché il contribuente provveda alla restituzione delle somme non dovute.
In altre parole, ai fini della verifica della soglia rilevano i compensi effettivamente spettanti, e non quelli solo temporaneamente percepiti e successivamente restituiti.
Restano comunque alcuni profili interpretativi rilevanti nella determinazione dei compensi utili per il limite del regime forfetario:
Rimborsi spese
Rientrano tra i compensi imponibili sia i rimborsi analitici sia quelli forfetari se addebitati in fattura (ad esempio per viaggi, vitto o alloggio). Sono invece esclusi le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633/1972 (circ. n. 5/E/2021, par. 3.3).
Imposta di bollo
Secondo la risposta a interpello n. 428/2022, anche il bollo riaddebitato in fattura costituisce compenso e concorre alla determinazione del reddito forfetario.
Indennità di maternità
Tali somme non rilevano ai fini del limite degli 85.000 euro, ma concorrono comunque alla formazione del reddito soggetto a imposta sostitutiva, applicando il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.
Il nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate recupera una lettura più ragionevole del requisito quantitativo del regime forfetario: ai fini della soglia degli 85.000 euro rilevano i compensi effettivamente incassati e definitivamente spettanti nel periodo d’imposta.
Se le somme percepite in eccesso vengono restituite per correggere un errore, non si determina automaticamente la fuoriuscita dal regime.