A cura di Antonio Zappi, Of Counsel di integré Spa
La recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 8124/2026) segna un passaggio rilevante nel contenzioso tributario in materia di sponsorizzazioni, chiarendo i limiti entro cui l’Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità dei relativi costi.
Il principio affermato è netto: la mera “eccessiva onerosità” della spesa non è sufficiente per negarne la deducibilità né per riqualificarla automaticamente come spesa di rappresentanza ai sensi dell’art. 108 del TUIR. Viene così rafforzata una lettura dell’inerenza in chiave qualitativa, piuttosto che quantitativa, con importanti ricadute operative per imprese e professionisti.
La controversia nasce dal disconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della deducibilità integrale di costi sostenuti per sponsorizzazioni in ambito automobilistico. Secondo l’Ufficio, tali spese risultavano sproporzionate rispetto ai benefici attesi e prive di un adeguato ritorno commerciale, configurandosi quindi come spese di rappresentanza.
La tesi si fondava su una valutazione ex post di antieconomicità e sull’asserita assenza di un collegamento diretto tra investimento e incremento dei ricavi.
La Corte ha rigettato questa impostazione, ritenendo errato confondere il piano della qualificazione giuridica del costo con quello della sua congruità economica. In particolare, ha evidenziato come:
Ne consegue che la valutazione dell’inerenza deve basarsi sulla funzione della spesa e non sulla sua entità.
La pronuncia ribadisce la distinzione strutturale tra:
La sponsorizzazione rientra nella prima categoria quando esiste uno scambio tra corrispettivo e visibilità commerciale, come nel caso dell’esposizione del marchio.
Il punto centrale della decisione è l’affermazione di un concetto di inerenza “qualitativo”: un costo è deducibile se è collegato all’attività d’impresa anche solo in termini di utilità potenziale.
Non è quindi richiesto:
È sufficiente che la spesa sia idonea a favorire, anche indirettamente, lo sviluppo dell’attività.
La Corte chiarisce inoltre che l’onerosità elevata non costituisce di per sé indice di indeducibilità. L’Amministrazione può contestare il costo solo dimostrando una "macroscopica antieconomicità", ossia una sproporzione evidente e irragionevole tale da escludere qualsiasi finalità imprenditoriale.
L’onere della prova grava sull’Ufficio, mentre al contribuente spetta dimostrare:
La pronuncia rafforza la posizione dei contribuenti e offre indicazioni pratiche rilevanti:
Resta comunque ferma la necessità di una valutazione caso per caso. In assenza di una reale funzione promozionale, l’Amministrazione potrà ancora riqualificare i costi.
Tuttavia, la decisione limita in modo significativo l’utilizzo di criteri automatici o valutazioni ex post, segnando un importante riequilibrio tra potere accertativo e libertà di iniziativa economica.
In conclusione, la Cassazione consolida un orientamento favorevole al contribuente: la deducibilità delle sponsorizzazioni non può essere negata sulla base della loro entità, ma deve essere valutata alla luce della loro funzione economica e del collegamento con l’attività d’impresa.