A cura di Antonio Zappi
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione – da ultimo, l’ordinanza 7.5.2026 n. 13185 e prima ancora l’ordinanza n. 25143/2025 – segnano un significativo ritorno al criterio interessante e finalistico nella distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, pur nel vigore della disciplina introdotta dall’art. 108, comma 2, del TUIR e dal DM 19 novembre 2008.
L’art. 108, comma 2, del TUIR stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento entro determinati limiti di congruità e inerenza.
Il successivo DM 19 novembre 2008 definisce come spese di rappresentanza quelle relative a erogazioni gratuite di beni e servizi:
Il decreto ha dunque valorizzato soprattutto il criterio della gratuità:
Viceversa, restano escluse dalla categoria delle spese di rappresentanza le spese sostenute nell’ambito di rapporti sinallagmatici o contrattuali, caratterizzati da obbligazioni reciproche.
Nonostante il DM 2008 sembri attribuire centralità alla gratuità, la Cassazione torna a valorizzare il criterio degli obiettivi perseguiti.
Secondo la Suprema Corte:
La gratuità non viene negata, ma degradata a mero indice sintomatico, utile nella ricostruzione concreta della fattispecie.
L’aspetto più innovativo dell’ordinanza n. 13185/2026 riguarda le spese di ospitalità sostenute nei confronti di clienti, anche potenziali.
La Corte afferma che tali costi:
quando risultano sostenuti all’interno di un “contenitore commerciale” ben definito e fortemente orientato alla promozione dei prodotti aziendali.
Rientrano in questa categoria:
In tali contesti, l’ospitalità:
La Corte richiama così l’art. 1, comma 5, del DM 19 novembre 2008, che già esclude dalla nozione di rappresentanza le spese di vitto, alloggio e accoglienza sostenute durante eventi commerciali qualificati.
La pronuncia si inserisce in una linea interpretativa già presente nella giurisprudenza precedente.
La Cassazione, con la sentenza n. 7803/2000, aveva infatti distinto:
La logica è che la fiera costituisce di per sé uno strumento di vendita e promozione e l’ospitalità offerta in tale contesto assume quindi la medesima natura pubblicitaria dell’evento in cui si inserisce.
Dalle ordinanze emerge un principio applicativo molto rilevante: la qualificazione fiscale della spesa dipende soprattutto dalla funzione economica concretamente perseguita.
Pertanto:
Ne deriva una maggiore rilevanza:
In particolare, per le spese di ospitalità sarà essenziale dimostrare:
In definitiva, quindi, le spese sostenute per accogliere clienti, anche solo potenziali, non finiscono automaticamente tra le spese di rappresentanza, contando il contesto nel quale il costo nasce e, soprattutto, l’obiettivo commerciale che l’impresa persegue.