Tra tregue che partono il 1° agosto, stop che finiscono il 31 dello stesso mese e proroghe che resistono stoicamente fino al 4 settembre, il legislatore è riuscito nell'impresa titanica di trasformare un elementare periodo di pausa in un rompicapo burocratico degno di un dipartimento di enigmistica.
È mai possibile che, di fronte alla fisiologica chiusura estiva del Paese, il Fisco riesca a partorire un sistema di sospensioni così schizofrenico e frammentato?
1. Le scadenze a geometria variabile
Il perno della sospensione estiva è l’art. 37, comma 11-bis, del DL 223/2006, che blocca questionari, inviti a comparire e richieste documentali dal 1° agosto al 4 settembre, regalandoci ben 35 giorni di congelamento.
Ma basta spostarsi di pochi metri, o cambiare tipologia d’atto, per precipitare nella possibile confusione.
Dulcis in fundo, gli avvisi bonari si fermano dal 1° al 31 agosto, salvo urgenze, disallineandosi persino dai 35 giorni della sospensione istruttoria.
Una tolleranza a geometria variabile
Il periodo di sospensione cambia a seconda dell’atto, della procedura e del tipo di attività svolta dall’Amministrazione finanziaria. L’unico dato certo sembra essere la confusione normativa.
2. La regola generale: lo stop dal 1° agosto al 4 settembre
Il quadro, al netto delle eccezioni, prevede comunque lo stop ordinario ex art. 37, comma 11-bis, del DL 223/2006 per:
- i questionari;
- gli inviti a comparire;
- le richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73, relative alle indagini a tavolino.
Grazie a questi 35 giorni effettivi di blocco, 31 di agosto più 4 di settembre, un'eventuale richiesta notificata a giugno o luglio vede sterilizzati i suoi effetti sanzionatori e le relative preclusioni probatorie se il contribuente risponde dopo la tregua.
3. Il cortocircuito del contraddittorio preventivo
Assai paradigmatico di questo rebus burocratico è il contraddittorio preventivo, disciplinato dall’art. 6-bis della Legge 212/2000.
Di fronte a uno schema di atto, il contribuente si ritrova a gestire due strade che viaggiano su binari temporali inspiegabilmente diversi:
- Le deduzioni difensive, con termine di 60 giorni: beneficiano dello stop al 4 settembre, grazie alla provvidenziale apertura della prassi dell'Agenzia delle Entrate, espressa nella videoconferenza del 5 febbraio 2025.
- L'accertamento con adesione, con termine di 30 giorni: rimane inspiegabilmente escluso, costringendo professionisti e contribuenti a correre ad agosto per non decadere dal beneficio.
Due risposte allo stesso atto, due calendari diversi
Perché mai due risposte allo stesso atto dovrebbero seguire logiche temporali differenti? È il mistero di un legislatore che legifera a compartimenti stagni.
4. L'ora della ragione: l'irrinunciabile opportunità di unificare le regole
Questo stillicidio di micro-differenze temporali non ha alcuna giustificazione logica, se non quella di perpetuare una complessità inutile.
Perché non prevedere un’unica, lineare e omnicomprensiva sospensione feriale, ad esempio dal 1° agosto al 4 settembre o, perché no, per l'intero mese di agosto, allineata al processo tributario, che valga per qualsiasi adempimento, richiesta istruttoria, avviso bonario, adesione o memoria difensiva?
Semplificare i termini significherebbe ridare un minimo di dignità logica a un sistema tributario che, ancora una volta, sceglie di complicare la vita a chi produce e a chi lo assiste.