Il cliente sparisce senza versare le imposte trattenute in fattura?
L’azienda “dimentica” di versare l’IRPEF prelevata dalla busta paga?
Per anni lo spettro di un Fisco pronto a bussare alla porta del contribuente per riscuotere somme già subite alla fonte ha rappresentato un incubo ricorrente per milioni di italiani.
A mettere la parola fine a questo problema è intervenuta dapprima la prassi dell’Agenzia delle Entrate e poi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 10378/2019), tracciando un perimetro di tutela decisivo per il contribuente.
Il principio
La regola è netta: chi subisce la ritenuta non è solidalmente responsabile per l'omissione del sostituto d'imposta.
Come noto, il meccanismo della sostituzione d’imposta prevede che un soggetto (il sostituto, come un datore di lavoro o un committente) trattenga le imposte dovute da un altro soggetto (il sostituito) e le versi direttamente all'Erario.
Ma cosa accade se il sostituto trattiene le somme ma omette di versarle allo Stato? L'Agenzia delle Entrate può pretendere il pagamento o ritenere il contribuente solidalmente responsabile?
La questione è stata chiarita in modo definitivo dalla citata giurisprudenza di legittimità e dai successivi orientamenti che hanno tracciato confini netti a seconda della categoria reddituale di appartenenza.
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Lavoratori Autonomi
Per i professionisti, il rischio storico era duplice: subire l'omissione del cliente e vedersi negato lo scomputo della ritenuta d'acconto (art. 25, DPR n. 600/1973), con il pericolo di una doppia imposizione (pagare due volte le tasse sullo stesso compenso).
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il professionista non è solidalmente responsabile per l'omesso versamento del cliente. L'obbligo di versamento grava unicamente sul sostituto d'imposta e, se il cliente non rilascia la Certificazione Unica (CU), il professionista può sostituirla con documentazione equipollente (fattura, contabile del bonifico, contratto o dichiarazione sostitutiva), idonea a dimostrare l'incasso al netto della ritenuta, tanto quanto confermato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E/2009.
2
L'estensione ai Lavoratori Dipendenti
Il principio di salvaguardia del contribuente si applica in via speculare anche ai lavoratori dipendenti (art. 23, DPR n. 600/1973), che subiscono ritenute a titolo d'imposta direttamente sulla busta paga.
In tal senso, anche qualora l'azienda attraversi una crisi di liquidità e, pur avendo effettuato le trattenute in cedolino, non versi gli importi all'Erario, il dipendente non può subire pregiudizi fiscali.
Infatti, il lavoratore che esibisce la CU o le buste paga comprovanti le trattenute subite ha il pieno diritto di scomputare tali importi nella propria dichiarazione dei redditi. L'inadempimento resta una questione esclusiva tra il Fisco e il datore di lavoro (il quale, se supera le soglie di legge, risponde anche penalmente per omesso versamento di ritenute certificate ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000).
3
Redditi Diversi e altre ipotesi
Il perimetro della sostituzione d'imposta si estende ad alcune categorie di redditi diversi (es. provvigioni occasionali, compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale o redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25-bis o dell'art. 27 del DPR n. 600/1973.
Anche per i percettori di redditi diversi, qualora il sostituto d'imposta applichi la ritenuta al momento dell'erogazione del compenso ma ometta di versarla, opera lo stesso principio di diritto cristallizzato dalle Sezioni Unite.
Il percipiente occasionale che dimostri di aver percepito il compenso al netto della ritenuta tramite idonea documentazione conserva il diritto a far valere le ritenute subite, non potendo essergli addossata alcuna responsabilità solidale o sanzione per l'inerzia o l'insolvenza del committente.
In definitiva, la giurisprudenza ha alzato un argine fondamentale contro il rischio di una fiscalità ingiusta. Nessun contribuente – che indossi i panni del professionista, della partita IVA occasionale o del dipendente – può essere costretto a pagare due volte per le colpe altrui: chi subisce la trattenuta alla fonte non risponde degli inadempimenti del sostituto d'imposta, fissando un principio di civiltà che restituisce giustizia e serenità al rapporto tra contribuente e Fisco.
Tabella di sintesi per categoria
| Categoria reddituale | Tipo di ritenuta | Responsabilità del sostituito in caso di omesso versamento altrui | Documentazione ammessa in caso di mancata CU |
|---|---|---|---|
| Professionisti / Autonomi | Acconto (art. 25 DPR 600/73) | Esclusa (Cass. SS.UU. 10378/2019) | Fattura, bonifico, contratto, autocertificazione |
| Lavoratori Dipendenti | Imposta (art. 23 DPR 600/73) | Esclusa (principio generale di tutela) | Certificazione Unica (CU) / Buste paga |
| Redditi Diversi (es. Occasionali) | Acconto / Imposta a seconda dei casi | Esclusa (estensione del principio di non solidarietà) | Ricevuta di pagamento, bonifico, lettera d'incarico |